Il Tribunale di Napoli, accogliendo la difesa dell’ avv. Antonella Uras, ha rigettato la richiesta
di restituzione delle somme date in prestito al proprio assistito, nipote del ricorrente, stante
l’assenza di un titolo contrattuale e sulla motivazione che “Chi chiede in giudizio la
restituzione di somme date a mutuo, deve dimostrare non solo l’avvenuta consegna delle
somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l’obbligo della vantata
restituzione.” In assenza, non può escludersi che la dazione di denaro sia avvenuta a titolo
di liberalità.
Ne discende che l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera
consegna di assegni bancari o di somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare per
intero il fatto costitutivo della pretesa, né dalla circostanza che il convenuto ammetta di aver
ricevuto le somme di denaro negando, contestualmente, che ciò sia avvenuto a titolo di
mutuo.