Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del lavoratore licenziato a causa delle assenze temporanee effettuate durante l’orario di lavoro e dei ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa la cui prova è stata fornita dal report di un’agenzia investigativa commissionata dal datore di lavoro.
Il Tribunale, accogliendo la tesi dell’avv. Nicola Ricci, ha sancito che “tali tipi di accertamento …….sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St.lav.”.
L’azienda è stata condannata alla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro ed al pagamento del risarcimento del danno pari alle mensilità non corrisposte durante il periodo non lavorato.